Green pass e stato di emergenza, cosa cambia dal 1 aprile
30 Mar 2022

Green pass e stato di emergenza, cosa cambia dal 1 aprile

Comincia venerdì 1 aprile il mese di allentamento delle misure restrittive di contrasto al Covid-19 dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che cancellerà di fatto il Green pass a partire dal 1 maggio.

Green pass e stato di emergenza cosa cambia dal 1 aprile

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore. Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Ecco i passaggi principali.

Accesso al luogo di lavoro

Dall’entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Ristoranti

Dal 1° aprile al 30 aprile si entra senza green pass in ristoranti e bar all’aperto, feste all’aperto, cerimonie, alberghi e strutture ricettive.

Dal 1° aprile si entra con il green pass base (quindi solo il tampone) nei ristoranti e nei bar al chiuso per il servizio al tavolo e al bancone. La novità vale sia per gli italiani sia per i turisti stranieri. Dal 1° maggio non ci sarà alcun obbligo.

Alberghi

Dal 1 aprile l’ingresso negli hotel e nelle strutture ricettive è senza alcuna limitazione. Nei ristoranti interni i clienti che alloggiano nella struttura non devono esibire il green pass.

Mezzi pubblici

Dal 1° al 30 aprile per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale non servirà più il green pass. Bisognerà però indossare la mascherina Ffp2. Dal 1° maggio non ci saranno più obblighi.

Aerei, treni, navi

Dal 1° al 30 aprile per prendere aerei, treni e navi bisognerà mostrare almeno il green pass base (che si ottiene con un test antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore). Sussiste sempre l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Dal 1° maggio non ci saranno più obblighi.

Cinema, teatri, sale da concerto

Fino al 30 aprile per tutti gli spettacoli al chiuso serve il green pass rafforzato, dal primo maggio il certificato non è più richiesto e cade l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Per gli spettacoli all’aperto serve il green pass base.

Stadi

Green pass base per le competizioni sportive negli stadi.

Per gli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso serve invece il green pass rafforzato.

Piscine, palestre

Dall’1 al 30 aprile serve il green pass rafforzato per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

Discoteche

Green pass rafforzato anche per sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Obbligo di mascherina quando non si sta in pista.

Convegni e feste

Per un mese, tutto aprile, servirà ancora il green pass rafforzato per convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Rimane, dunque, l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo.

Nel provvedimento è specificato che all’esito del tampone negativo, «la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento».

Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

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