Il Cdm approva il Decreto lavoro, tutte le misure previste dal governo
02 Mag 2023

Il Cdm approva il Decreto lavoro, tutte le misure previste dal governo

Le novità contenute nel Dl lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio scorso, prevedono misure per superare il Reddito di cittadinanza, ridurre il cuneo fiscale e promuovere politiche attive del lavoro.

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Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 1° maggio scorso, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha varato il c.d “Decreto lavoro“, il quale contiene “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il provvedimento è stato approvato dal governo con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e promuovere politiche attive del lavoro. Vengono introdotte, infatti, una serie di misure per:

  • sostenere i lavoratori riducendo la pressione fiscale e contributiva;
  • favorire l’inclusione sociale e lavorativa, superando il Reddito di cittadinanza;
  • facilitare la possibilità di stipulare contratti a termine;
  • promuovere la sicurezza sul lavoro e la tutela contro gli infortuni.

Di seguito i punti principali previsti dal “Dl lavoro”

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Il provvedimento prevede l’innalzamento, dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile

Con il “Dl Lavoro” si introduce, a partire dal 1° gennaio 2024, il c.d. “assegno d’inclusione”, una misura di contrasto alla povertà che sostituisce il Reddito di cittadinanza varato nella scorsa legislatura.

Il contributo consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.

Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine

Il provvedimento apporta modifiche sostanziali alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

 

Sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
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