Bonus energia elettrica e gas 2022, comunicazione obbligatoria per ricevere il credito d’imposta
22 Feb 2023

Bonus energia elettrica e gas 2022, comunicazione obbligatoria per ricevere il credito d’imposta

Entro il 16 marzo occorre inviare all’Agenzia delle Entrate il modello per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, quali illuminazione, forza motrice e gas.

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Il 16 febbraio è stato approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati, a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, in sostanza le spese per illuminazione, forza motrice e gas.

Tale invio ha notevole rilevanza, poiché, in caso di omissione, vi è la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

L’invio va effettuato nella finestra temporale che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario incaricato.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.

I periodi per cui spettano i bonus energia

Il provvedimento riguarda, nel dettaglio:

  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
  • i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.

Come richiedere il bonus energia elettrica e gas

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;
  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;
  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

 

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24, fino alla data della comunicazione stessa.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici, infine, possono essere utilizzati in compensazione, indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

La convenzione Confapi Treviso a supporto delle imprese

Per poter supportare le imprese nella presentazione della pratica per il calcolo e la richiesta del credito d’imposta energia elettrica e gas, Confapi Treviso ha stipulato una convenzione con Abaco Energia Srl.

L’azienda, quindi, si impegnerà ad erogare il servizio alle aziende associate a condizioni particolarmente vantaggiose: SCOPRI LA CONVENZIONE

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