RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE (OT23) ANNO 2026
INAIL pubblica il modello OT23 e la Guida 2026 per la richiesta di riduzione del premio INAIL in caso di interventi migliorativi di prevenzione degli infortuni. Novità importanti nella modulistica

INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2026.
CHE COS’È LA RIDUZIONE DEL TASSO INAIL
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “riduzione del tasso medio per prevenzione” (OT23), le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge previsti dalla normativa in materia (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
La “riduzione per prevenzione” riduce il tasso medio di tariffa applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione del tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT:
- fino a 10, riduzione del 28%
- da 10,01 a 50, riduzione del 18%
- da 50,01 a 200, riduzione del 10%
- oltre 200, riduzione del 5%
COME FUNZIONA
Gli interventi sono suddivisi in 6 sezioni:
- Sezione A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B: Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C: Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D: Formazione, addestramento, informazione
- Sezione E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F: Gestione delle emergenze e DPI
Gli interventi sono classificati nelle tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni, fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.
LE NOVITÀ DEL MODELLO 2026
Il nuovo modello OT23 2026 presenta alcune modifiche significative rispetto alla versione precedente:
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- E’ stato eliminato solo l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
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- E’ stato precisato l’ambito di applicazione dell’intervento A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”, indicando che l’analisi termografica di un impianto elettrico può risultare efficace sia come intervento singolo (per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell’impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento), sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva.
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- E’ rimasto invariato l’intervento D-5 del modello 2025, che nel modello 2026 è diventato D-4, “L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio”, tenuto conto delle disposizioni transitorie 1 previste dall’Accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
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- E’ stato esplicitato nella Guida alla compilazione che, ai fini della regolarità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Può richiedere la riduzione, il datore di lavoro in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e assicurativa (verificata tramite DURC online), e deve essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
È necessario inoltre che l’azienda abbia realizzato nell’anno 2025 gli interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e salute sul lavoro indicati nella domanda.
TEMPI E SCADENZE
Il provvedimento di accoglimento o rigetto è comunicato tramite PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (28 febbraio 2026)
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027).
Documenti utili:
- MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2026
- Guida al modello OT23 Anno 2026
Per informazioni e supporto:
Ufficio Sicurezza | sicurezza@confapivenezia.it | 041 2993528



