Obbligo pubblicazione aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2021
22 Giu 2022

Obbligo pubblicazione aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2021

Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

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Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 4 agosto 2017), è stato introdotto per i soggetti percettori di contributi pubblici l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate.

Le informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  • denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  • somma elementi di aiuto (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • data concessione;
  • causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

 

Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 €.

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Ad esempio, i “Contributi a fondo perduto COVID”, percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria, non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi ricevuti nel proprio sito web oppure, in mancanza, nel sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.

Per adempiere all’obbligo basta SCARICARE LA SCHEDA, compilarla e caricarla nel proprio sito web.

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