Green pass, le nuove regole per accedere ai luoghi di lavoro
03 Feb 2022

Green pass, le nuove regole per accedere ai luoghi di lavoro

Chiarimenti e novità per i Datori di Lavoro circa le principali regole su obbligo vaccinale, Green pass, sostituzione lavoratori inadempienti e sanzioni.

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L’inizio del mese di febbraio segna, nel nostro Paese, l’avvio della fase di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 introdotto, per gli ultracinquantenni, a partire da sabato 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, dall’art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (nel seguito DL n. 1/22).

Obbligo che comporta non solo l’applicazione della sanzione, ma soprattutto, dal 15 febbraio 2022, determinerà l’impossibilità di accedere, per i medesimi soggetti ai luoghi di lavoro senza essere in possesso del c.d. Super Green Pass, il documento che attesta esclusivamente l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.

Tali disposizioni interessano tutti i lavoratori pubblici e privati, e tutti i luoghi di lavoro, all’aperto e al chiuso, senza eccezioni.

Una sintesi delle principali regole

Obbligo vaccinale e green pass

Il DL 221 prevede in relazione al Green pass nel settore lavorativo le seguenti novità:

  • Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
  • Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9, a partire dal 1° febbraio 2022.

Il Dl 1 del 7 gennaio 2022 introduce invece:

  • Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall’8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
  • Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

Sostituzione lavoratori inadempienti per tutte le aziende

Il decreto 1 2022 ha ampliato a tutte le aziende la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per stipulare un contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il contratto è rinnovabile più volte fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Qualche dubbio permane sulla durata della possibilità di sostituzione in caso di lavoratori over 50, per i quali l’obbligo di Super Green pass si estende fino al 15 giugno 2022 (oltre lo stato di emergenza)

Green pass nei luoghi di lavoro

VALIDITA’ GREEN PASS  

Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tampone negativo, porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.

LAVORO SOMMINISTRATO 

in caso di lavoro somministrato l’obbligo è a carico dell’utilizzatore, mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass.

SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS  

La legge 172 ha prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato piu volte.

SANZIONI RIDOTTE 

Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.

CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’

Nonostante le critiche del Garante per la privacy, viene previsto che i dipendenti possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi di ripetere il controllo quotidianamente.

Obblighi vaccinali per i lavoratori e sanzioni 

Dopo l’introduzione del Dl 172/2021 e il DL 1/2022, dunque, l‘obbligo vaccinale riguarda

  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi;
  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate;
  • personale sociosanitario delle RSA;
  • tutto il personale della scuola;
  • personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale;
  • personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007);
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
  • personale degli Istituti penitenziari.

Si ricorda che l’inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione, ma con diritto al mantenimento del posto.

Il nuovo DL 1/2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione pari a 100 euro.

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